Manipolare i figli contro l’ex: quanto pesa sull’affido

Dopo la cessazione del rapporto coniugale possono verificarsi casi di “Alienazione parentale” (PAS: Parental Alienation Syndrome), ossia la dinamica per cui, il genitore collocatario (genitore alienante) attua condotte denigratorie tali da ingenerare nel proprio figlio un sentimento di rifiuto e astio nei confronti del genitore non collocatario (alienato), con conseguente lesione del diritto alla bigenitorialità.

Poiché solitamente il genitore collocatario è la madre, la PAS è alternativamente denominata ‘’Sindrome della madre malevola” (SMM).

Il rischio è quello di incorrere in sanzioni di vario genere: dal semplice ammonimento, al risarcimento danni nei confronti del genitore non collocatario e/o nei confronti del minore per lesione del diritto alla bigenitorialità, così come la perdita del collocamento del figlio.

Tuttavia, nei casi di affido il principio cardine è quello del superiore interesse del minore: il giudice, per perseguirlo deve ascoltare i minori di almeno 12 anni (anche infradodicenni se ritenuti capaci di discernimento) a pena di nullità della sentenza. Inoltre, nel corso del giudizio può essere disposta la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (psicologo o neuropsichiatra forense) che valuti la situazione familiare e le esigenze del minore.

Dunque, anche se tra le sanzioni vi è la perdita del collocamento, in virtù del superiore interesse del minore è alquanto improbabile che il giudice revochi la collocazione presso il genitore collocatario risultato essere l’unico punto di riferimento, anche in presenza di una grave condotta manipolatoria.

La Suprema Corte dì Cassazione, con l’ordinanza n. 13217 del 17 maggio 2021,  ha affermato che l’affido esclusivo dei minori non può fondarsi esclusivamente su una diagnosi di Pas, in quanto priva di base scientifica.

Nel marzo 2022 Si è chiuso il Caso Massaro, con una storica sentenza che si ritiene abbia posto fine all’era della sindrome da Pas (Cass., Sez. I, ord. 24.3.22, N. 9691) : Laura Massaro, vittima di violenza da parte dell’ex compagno, su decisione della cda di Roma era decaduta dalla responsabilità genitoriale, per aver fatto insorgere nel figlio minore la “sindrome da alienazione parentale”. 

La Cassazione ha accolto il ricorso della Massaro, statuendo che il diritto alla bigenitorialità è in primis del minore, oltre che dei genitori: quindi può essere limitato in attuazione del superiore interesse del minore.

 

Redatto da: 

Dott.ssa Gaia C. Magarelli

Cav. Prof. Avv. Alessandro Genchi