Furto d’auto in parcheggi a pagamento: la responsabilità è del gestore

Con ordinanza n. 18277/2023 la Cassazione Sezione Terza ha stabilito che i gestori di parcheggi a pagamento sono responsabili in caso di furto di veicoli, anche quando si tratti di parcheggi non custoditi.

Già in passato la Suprema Corte ha ritenuto che questo tipo di contratto avesse le caratteristiche del deposito, che secondo l’art. 1766 c.c. comporta di per sé l’obbligo di custodia, imponendo al depositario di restituire la cosa nello stato in cui è stata consegnata.

I parcheggi a pagamento inducono l’automobilista a ritenere che si tratti di luoghi custoditi, soprattutto nei casi in cui l’area è circoscritta da cancelli o da qualunque altra barriera che limiti l’accesso solo a coloro che intendano usufruire della stessa. Inoltre, non è necessario che il veicolo sia affidato ad una persona fisica, ma la consegna può avvenire anche attraverso la sua immissione nel parcheggio con meccanismi automatici.

Difatti, secondo la Cassazione (sent. n. 5837/07) in queste ipotesi il cliente sarà indotto a pensare legittimamente di affidare il proprio veicolo in un’area sorvegliata e di conseguenza il gestore del parcheggio sarà tenuto a custodire i veicoli, con obbligo di risarcimento dei danni eventualmente subiti dal proprietario durante il deposito.

Su questo aspetto la recente ordinanza n. 18277/2023 segna un punto di approdo importante, dal momento che con essa la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di parcheggio è già compreso l’obbligo di custodia del veicolo. Si tratta, dunque, di un’obbligazione che sorge in maniera automatica al momento del deposito.

Un’eventuale deroga a questo principio generale “necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio” (Cass. 9895/2021). 

Infatti, il soggetto che parcheggia la propria auto in un’area di sosta a pagamento può essere equiparato ad un consumatore ed in quanto tale gode delle tutele che la legge rivolge a questa categoria. Dunque, le clausole che negano la custodia del veicolo dovranno essere adeguatamente esposte all’utente prima della conclusione del contratto e dovranno essere specificamente approvate per iscritto.

Di conseguenza, il mero avviso posto sul retro del biglietto erogato dalla macchinetta non varrà come esonero di responsabilità per il gestore dell’area di sosta. Infatti, in quel momento il contratto è da ritenersi già perfezionato e l’utente non ha più la possibilità di scegliere se accettare la prestazione a tali condizioni oppure no.

Lo stesso vale per l’ipotesi in cui il gestore abbia affisso un cartello con su scritto “parcheggio non custodito”, che in ogni caso non sarebbe idoneo a liberare da responsabilità.

Dunque, ogni condizione generale applicata al contratto di parcheggio e non espressamente approvata dal cliente non varrà come esonero di responsabilità per il gestore privato, che sarà ugualmente tenuto a risarcire eventuali danni subiti dagli utenti.

Redatto da: 

Dott.ssa Elisabetta Anelli

Avv. Margherita Soldano